10-6-2019
A luta de uma
disléxica para ser alguém
na vida
Andrea Delogu
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Delogu
Andrea Delogu, italiana, nasceu em 23 de
Maio de 1982, disléxica. Hoje é condutora de programas televisivos,
locutora de rádio e escritora. Publicou agora o livro autobiográfico “Dove
finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica”.
Quando foi para a escola primária pouco ou nada se falava de dislexia, a
doença era praticamente desconhecida.
Mais tarde começou a falar-se em Itália de dislexia, mas ainda sem
medidas para ajudar as crianças e jovens que dela sofriam. A autora
acabou o Liceu sem saber sequer que era disléxica.
Só com a Lei n.º 170, de 8 de Outubro de 2010, foram tomadas medidas em
Itália para obviar às DSA - disturbi specifici di apprendimento , isto é, perturbações
específicas da aprendizagem no âmbito escolar. A autora refere algumas
dessas medidas para a dislexia:
- a utilização do gravador que dispensa o aluno de fazer
apontamentos
- os programas de escrita com corrector ortográfico, que
dispensam as re-leituras e a correcção de erros
- o uso de calculadoras, para facilitar os cálculos.
Trabalhando sempre mais do que os colegas conseguiu completar o Liceu,
mas não tentou sequer a Universidade. Quando mais tarde quis frequentar
a Universidade, teve uma grande desilusão: deu conta que as facilidades
da Lei apenas se aplicavam a alunos em idade escolar e não a adultos
integrados no mercado de trabalho. Não que precise da licenciatura para
ganhar a vida, mas… um doutor é um doutor, também em Itália!
Adenda
– 30-12-2020 – Por iniciativa do Presidente da República, Sergio
Mattarella, Andrea Delogu foi condecorada como Cavaliere dell’Ordine al
Merito, da República Italiana, facto que a deixou contentíssima.
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Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010
LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia
e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito
denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate,
in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono
costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo
specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e
nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo
specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione
grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo
specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici
di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo
specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono
sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene
conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Art. 2 Finalità
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di
supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle
potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità
formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle
problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e
servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito
sociale e professionale.
Art. 3 Diagnosi
1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti
specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione
vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello
studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi
nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario
nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia
effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico
mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita
comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole
dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie
interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA
degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma
1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
Art. 4 Formazione nella scuola
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del
personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese
le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle
problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per
individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare
strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un
milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come
determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso
dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse
specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme
efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di
caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una
metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di
apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure
dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei
concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi
graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità
dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a
monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e
di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di
valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione
all'università nonché gli esami universitari.
Art. 6 Misure per i familiari
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo
dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a
casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate
dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non
devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7 Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la
predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei
mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui
all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo
5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da
esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in
ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite
delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e
alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria
1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 ottobre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano